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Attività del Comitato

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Le funzioni del Comitato Pari Opportunità della Città di Torino, previste dal relativo Regolamento all’art. 2, sono le seguenti:

a)      promuovere e svolgere tutte le indagini conoscitive, le ricerche e le analisi necessarie ad individuare gli elementi utili per l’attuazione delle normative di applicazione contrattuale inerenti le pari opportunità;

b)      formulare proposte in ordine alle politiche di accesso, alle attribuzioni, alle mansioni, alla formazione e aggiornamento professionale e, più in generale, su ogni aspetto regolamentare che abbia valenza sulla condizione delle lavoratrici e/o dell’utenza;

c)      formulare proposte di azioni positive a favore delle lavoratrici e proporre ogni altra misura e meccanismo atti a consentire il conseguimento della reale parità;

d)      esprimere pareri su atti amministrativi relativi al personale nonché su progetti e piani di ristrutturazione dei servizi dell’Ente tenendo conto dei processi di introduzione di nuove tecnologie;

e)      promuovere iniziative volte ad attuare le direttive dell’Unione Europea per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti;

f)        valutare fatti segnalati, riguardanti azioni di discriminazione diretta, indiretta e di segregazione professionale e rendersi operativo in merito;

g)      intervenire con proprio rappresentante alle riunioni delle varie Commissioni Consiliari e Tecniche, quando trattino argomenti di competenza del Comitato Pari Opportunità;

h)      relazionare periodicamente sull’attività svolta dal Comitato, con il conseguente impegno alla pubblicizzazione.

 

Con le code contrattuali del settembre 2000 si è inoltre previsto il consolidamento, l’ampliamento e l’estensione delle funzioni del Comitato. All’art. 19 sono infatti elencati i seguenti compiti:

-         svolgere, con specifico riferimento alla realtà locale, attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla L. 903/1977 e alla L. 125/1991, anche alla luce dell’evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione della Comunità Europea;

-         individuare i fattori che ostacolano l’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro proponendo iniziative dirette al loro superamento alla luce delle caratteristiche del mercato del lavoro e dell’andamento dell’occupazione femminile in ambito locale, anche con riferimento alle diverse tipologie di rapporto di lavoro;

-         promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;

-         proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno e l’elaborazione di uno specifico codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali.

Sempre all’art. 19 viene previsto che, in sede di negoziazione decentrata di ogni singolo ente, i comitati pari opportunità possano formulare proposte finalizzate a concordare misure a favore delle effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, considerando anche la posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:

1.      accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi;

2.      flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;

3.      perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nell’ambito di incarichi o condizioni più qualificate, nell’ambito delle misure rivolte a superare, per la generalità dei dipendenti, l’assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale;

4.      individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro.

Infine, Il succitato articolo indica che i Comitati Pari Opportunità elaborano e diffondono, annualmente, uno specifico rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuno dei profili delle diverse categorie ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale, dei passaggi di categoria e della progressione economica all’interno della categoria, nonché della retribuzione complessiva di fatto percepita.

Fonti normative sui Comitati Pari Opportunità interni agli Enti         

-        DPR 268/87 art. 7 comma 2

-        DPR 333/90 art. 28

-        D.lgs 29/93, artt. 1 e 61

-        Circolare n. 12 del 24/3/93 “Gestione delle risorse umane e

         pari opportunità", art. 2 e 3. Indirizzi applicativi direttive CE.

-        D.lgs 165/2001 art. 57

-        Code contrattuali settembre 2000, art. 19