Attività del Comitato
Le funzioni del Comitato Pari Opportunità della Città di Torino, previste dal relativo Regolamento all’art. 2, sono le seguenti:
a) promuovere e svolgere tutte le indagini conoscitive, le ricerche e le analisi necessarie ad individuare gli elementi utili per l’attuazione delle normative di applicazione contrattuale inerenti le pari opportunità;
b) formulare proposte in ordine alle politiche di accesso, alle attribuzioni, alle mansioni, alla formazione e aggiornamento professionale e, più in generale, su ogni aspetto regolamentare che abbia valenza sulla condizione delle lavoratrici e/o dell’utenza;
c) formulare proposte di azioni positive a favore delle lavoratrici e proporre ogni altra misura e meccanismo atti a consentire il conseguimento della reale parità;
d) esprimere pareri su atti amministrativi relativi al personale nonché su progetti e piani di ristrutturazione dei servizi dell’Ente tenendo conto dei processi di introduzione di nuove tecnologie;
e) promuovere iniziative volte ad attuare le direttive dell’Unione Europea per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti;
f) valutare fatti segnalati, riguardanti azioni di discriminazione diretta, indiretta e di segregazione professionale e rendersi operativo in merito;
g) intervenire con proprio rappresentante alle riunioni delle varie Commissioni Consiliari e Tecniche, quando trattino argomenti di competenza del Comitato Pari Opportunità;
h) relazionare periodicamente sull’attività svolta dal Comitato, con il conseguente impegno alla pubblicizzazione.
Con le code contrattuali del settembre 2000 si è inoltre previsto il consolidamento, l’ampliamento e l’estensione delle funzioni del Comitato. All’art. 19 sono infatti elencati i seguenti compiti:
- svolgere, con specifico riferimento alla realtà locale, attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla L. 903/1977 e alla L. 125/1991, anche alla luce dell’evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione della Comunità Europea;
- individuare i fattori che ostacolano l’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro proponendo iniziative dirette al loro superamento alla luce delle caratteristiche del mercato del lavoro e dell’andamento dell’occupazione femminile in ambito locale, anche con riferimento alle diverse tipologie di rapporto di lavoro;
- promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
- proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno e l’elaborazione di uno specifico codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali.
Sempre all’art. 19 viene previsto che, in sede di negoziazione decentrata di ogni singolo ente, i comitati pari opportunità possano formulare proposte finalizzate a concordare misure a favore delle effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, considerando anche la posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:
1. accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi;
2. flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;
3. perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nell’ambito di incarichi o condizioni più qualificate, nell’ambito delle misure rivolte a superare, per la generalità dei dipendenti, l’assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale;
4. individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro.
Infine, Il succitato articolo indica che i Comitati Pari Opportunità elaborano e diffondono, annualmente, uno specifico rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuno dei profili delle diverse categorie ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale, dei passaggi di categoria e della progressione economica all’interno della categoria, nonché della retribuzione complessiva di fatto percepita.
Fonti normative sui Comitati Pari Opportunità interni agli Enti
- Circolare n. 12 del 24/3/93 “Gestione delle risorse umane e
pari opportunità", art. 2 e 3. Indirizzi applicativi direttive CE.
Attività del Comitato


